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Coronavirus: in vigore le nuove regole fino al 15 febbraio

by Redazione

La nuova morsa anti-Covid è pronta, con l’Italia che da oggi torna a cambiare i colori. Sono dodici le regioni in zona arancione, Lazio, Liguria, Puglia, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto, Piemonte, Marche, Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. Mentre Lombardia, Sicilia e la provincia di Bolzano torneranno in zona rossa.

Cinque le regioni che restano in zona gialla. Non ci saranno modifiche per almeno 15 giorni, mentre le disposizioni del nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte resteranno in vigore fino al 5 marzo.

Rimane il divieto di spostamenti tra regioni salvo motivi di lavoro o salute, o per raggiungere le seconde case. Nelle zone arancioni rimarranno chiuse piscine e palestre, limiti agli spostamenti al di fuori del proprio comune, coprifuoco dalle 22 alle 5, cibo da asporto fino alle 18.

Nelle zone gialle invece nei giorni feriali riapriranno i musei con accessi contingentati. La Lombardia ha presentato ricorso al Tar, ma il ministro Speranza insiste: “nessuna polemica con le Regioni, i contagi scenderanno”.

Ma c’é una Novità; il governo, dall’alto della sua “magnanimità”, concede il permesso di effettuare gli spostamenti in una seconda casa.

Ma l’esclamazione sorge spontanea; cioè, sono seri? Ci sono attività che rientrano solo del 7% dai loro mancati incassi e si parla di libertà di spostarsi in una seconda casa?! Non voglio sminuire la scelta optata dal governo, ma la domanda è: “Che soluzione è?? Ai fini della lotta alla pandemia, quindi restrizioni per evitare i contagi, è una mossa così utile? Per far fronte alla crisi economico-sociale generata dal coronavirus a cosa serve? A poco se non a nulla.

Si pensi ad eliminare le restrizioni che continuano a penalizzare la gente o a paralizzare il mercato. La situazione non è più sostenibile e molte persone, consce della pericolosità del virus, non sono più disposte a vedersi privare della libertà per preservare la propria Salute.

Zone Rosse

Nelle zone rosse – Bolzano, Lombardia e Sicilia – è vietato ogni spostamento anche all’interno dei comuni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si può andare una sola volta al giorno nel proprio comune, tra le 5 e le 22, a casa di amici e parenti massimo in due (non si contano minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, le visite sono consentite per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Stop alle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmaci. Ristoranti e bar sono chiusi, sempre consentito asporto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar) e delivery. Sospese tutte le attività sportive anche nei centri all’aperto. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Restano aperte scuola dell’infanzia, scuola primaria, servizi educativi per l’infanzia e primo anno delle medie. Le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Zone Arancioni

Nelle aree arancioni confermato il divieto di spostamento dalle 22 alle 5 salvo esigenze lavorative, necessità o salute. E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. O per recarsi in una seconda casa.

Lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sospese tutte le attività di ristorazione, sempre consentito l’asporto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar) e delivery. La scuola è prevista in presenza alle superiori almeno al 50% e fino a un massimo del 75%. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. I musei sono chiusi, a eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

Zone Gialle

Nelle zone gialle – Trento, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna e Toscana – confermato il divieto di spostamento dalle 22 alle 5 salvo esigenze lavorative, necessità o salute. Resta la forte raccomandazione di non spostarsi per la restante parte della giornata con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 15 febbraio sarà possibile svolgere le prove dei concorsi che prevedano la partecipazione massima di 30 persone per sessione.

I musei sono Aperti dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi a condizione che sia garantito il contingentamento degli ingressi per evitare gli assembramenti. La scuola è in presenza alle superiori almeno al 50% e fino a un massimo del 75%. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

Bar e ristoranti sono aperti dalle 5 fino alle 18 nelle aree gialle, dopo le 18 consentito delivery e asporto (quest’ultimo fino alle 22). Per i bar però l’asporto è consentito solo fino alle 18. Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici che possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale da Coni, Cip e dalle rispettive federazioni.

A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Zone Bianche

Con il nuovo Dpcm arrivano le ‘zone bianche’ ovvero ” le regioni con un livello di rischio basso” dove “si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti”, all’interno delle quali “cessano di applicarsi le misure di cui al presente articolo relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi”.

 

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