Home Economia La nuova definizione di default e la necessità di un cambiamento radicale del sistema bancario

La nuova definizione di default e la necessità di un cambiamento radicale del sistema bancario

by Romano Franco

Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

“In finanza una situazione di default viene definita come l’incapacità tecnica di un’emittente di rispettare le clausole contrattuali previste dal regolamento del finanziamento”.

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela.

Riguarda esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari.

La nuova definizione di default può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

Ciò non significa congelamenti di conti o esposizione alla centrale rischi, ma si tratta di una specie di ammonizione da parte del sistema di prendersi carico dei propri debiti accumulati dando la possibilità a chi è inadempiente di far fronte sempre meno a siddette giacenze.

La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido.

a) Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;

b)   la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

i)   100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);

ii)   l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela, ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.

Per questo motivo nei giorni scorsi la Banca d’Italia ha inviato una comunicazione al sistema per chiedere agli operatori di adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti sull’entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali.

Gli interventi sollecitati riguardano il rafforzamento dei canali di informativa e di assistenza ai clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina.

È stato anche chiesto di potenziare, specie in fase di avvio della nuova normativa, i contatti su base individuale con la clientela, per prevenire possibili inadempimenti non connessi con la difficoltà finanziaria dei debitori. Particolare attenzione va prestata ai clienti che potrebbero presentare un maggior rischio di classificazione in default in seguito all’entrata in vigore della nuova definizione.

È vero che è sufficiente uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati in default?

No, non è corretto. È necessario che lo sconfinamento superi la “soglia di rilevanza”, cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore) sia quella relativa (1% dell’esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni).

Per effetto delle nuove regole europee sulla definizione di default, dal 1° gennaio è vietato lo sconfinamento (“andare in rosso sul conto”)?

Lo sconfinamento, come suggerito dal termine stesso, rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato; la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce). Dal 1° gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa.

La Centrale Rischi raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro. La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato “a sofferenza”; ciò avviene se l’intermediario finanziatore ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva come espressamente richiesto dalla normativa della Banca d’Italia; inoltre, tale valutazione non deve basarsi esclusivamente su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

Tutto molto corretto se non fosse che il sistema bancario è una parte del sistema e non il sistema stesso. Il fallimento di una banca è contemplato come un fallimento di Stato nonostante la banca abbia interessi in tutto il mondo e non solo dove risiede la sua sede centrale.

Ma se il fallimento di una banca è un fallimento per lo Stato, anche il fallimento di un cittadino è un fallimento per lo Stato stesso che, affossando il proprio contribuente e privilegiando i sistemi finanziari con questi ‘mezzi’ ad hoc, lo costringe al fallimento senza un minimo aiuto per la riabilitazione economica catapultandolo in un incubo che lo spinge a trovare strade alternative, la delinquenza.

Viviamo nell’ingiustizia di un sistema che, in un momento nel quale serviva tanto altruismo, ha pensato bene di far valere il proprio egoismo a discapito della povera gente, che continua e continuava a fallire. Il consumatore viene tutelato dal legislatore che è succube del sistema bancario europeo ed è figlio di un sistema marcio. Serve un cambiamento radicale al più presto.

In molti credono nel sistema Europa, ma bisogna cambiare l’ordine delle cose e rivalutare la posizione della Bce e della Bei che, fuori controllo e senza un padrone, fanno nuove regole ad hoc per privilegiare i sistemi finanziari alle spalle del consumatore. Non è la prima volta che capita e non sarà l’ultima, ecco perché c’è bisogno di un esecutivo forte europeo, dotato dei giusti poteri e di un giusto ruolo, per ristabilire un nuovo equilibrio più corretto a discapito della dittatura bancaria.

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