Ricorso contro la Fondazione Milano-Cortina respinto: norma già del 2020, dice la Corte

Mostra sommario Nascondi sommario

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sul decreto «Salva‑Olimpiadi»: per i giudici la natura privatistica della Fondazione Milano‑Cortina era già prevista da una norma del 2020. La decisione, depositata oggi con la sentenza n. 129, chiude la strada alle censure mosse nell’ambito delle indagini sugli appalti per i Giochi olimpici e paralimpici del 2026.

Perché la gip aveva sollevato il dubbio

La giudice per le indagini preliminari di Milano, Patrizia Nobile, aveva ritenuto che il decreto del giugno 2024 avesse trasformato la Fondazione in un soggetto di diritto privato, sottraendola alle norme della pubblica amministrazione. Secondo la gip, questo avrebbe creato una vera e propria “zona franca” nella quale il personale godrebbe di una sostanziale immunità dalle procedure pubbliche, incidendo così sulla rilevanza penale di fatti contestati.

Le criticità erano emerse nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano, in cui si contestano reati tra cui corruzione propria e turbata libertà degli incanti in relazione ad alcune procedure di affidamento di servizi. I pm Francesco Cajani e Alessandro Gobbis, definendo l’ostacolo normativo rilevante per l’istruttoria, avevano chiesto l’archiviazione e sollevato la questione di costituzionalità.

Cosa ha detto la Corte

La Consulta ha respinto le censure, giudicandole fondate su un’interpretazione errata del quadro normativo. I giudici hanno affermato che la contestazione all’articolo 11 del decreto‑legge del 2024 non poteva reggere perché già esisteva una disposizione analoga nel 2020.

In particolare, la Corte ha richiamato l’articolo 2, comma 2, del decreto‑legge n. 16 del 2020, che dichiarava espressamente che la Fondazione operasse «in regime di diritto privato», escludendo quindi l’applicazione delle regole tipiche degli enti pubblici. Questa scelta normativa, spiegano i giudici, mirava a consentire al comitato organizzatore di agire con maggiore rapidità e autonomia, sottraendolo alle procedure di evidenza pubblica.

La continuità tra il 2020 e il 2024

Secondo la Corte, la disposizione inserita nel 2024 non ha introdotto una novità di principio, ma ha avuto un carattere chiarificatore rispetto alla disciplina già adottata quattro anni prima. I giudici hanno osservato che il testo del 2024 «conferma il significato già proprio» della normativa del 2020, intervenendo per sciogliere dubbi sorti anche a seguito dell’istruttoria dell’Autorità nazionale anticorruzione e delle indagini milanesi.

La Consulta ha poi richiamato i lavori parlamentari che accompagnarono la conversione del decreto del 2020, rilevando come le finalità del legislatore fossero orientate a rispettare gli impegni internazionali assunti dall’Italia con l’assegnazione dei Giochi, ad applicare le direttive del Comitato olimpico internazionale e a tutelare l’autonomia dell’ordinamento sportivo.

Impatto sull’inchiesta penale

La Corte ha inoltre spiegato che, anche nel caso in cui la norma del 2024 fosse stata ritenuta illegittima, il giudice avrebbe comunque dovuto applicare l’articolo 2 del decreto‑legge del 2020, di identica portata. Di conseguenza, una pronuncia favorevole alle censure non avrebbe avuto effetti concreti sul procedimento penale in corso.

Il campo di valutazione della Consulta

I giudici costituzionali hanno specificato che non erano chiamati a pronunciarsi sulla scelta politica del legislatore di configurare la Fondazione come organismo di diritto privato. La Corte si è limitata a verificare la corretta interpretazione del quadro normativo, lasciando intatto il giudizio di merito sulla scelta legislativa.

La sentenza è stata redatta da Francesco Saverio Marini, con un cambio di relatore avvenuto due mesi fa, e conclude così la vicenda sul piano costituzionale, ridimensionando le censure mosse dalla gip di Milano.

Dai il tuo feedback

Sii il primo a votare questo post
o lascia una recensione dettagliata



Avanti live è un media indipendente. Sostienici aggiungendoci ai preferiti di Google News:

Pubblica un commento

Pubblica un commento