LA EX BANCA APULIA NUOVAMENTE K.O. NELLE AULE DI TRIBUNALE PER LA VENDITA DI AZIONI VENETO BANCA

Ricordate la vicenda Veneto Banca nella quale sono andati in fumo i risparmi di migliaia di risparmiatori italiani?

Non tutto è perduto.

Fortunatamente, come nella maggior parte degli episodi di “risparmio tradito” avutisi negli ultimi venti anni, nelle aule di Tribunale i risparmiatori stanno riuscendo ad ottenere giustizia, ovviamente ove ne ricorrano gli estremi, e, quindi, il risarcimento del danno patito.

Con particolare riferimento alla vicenda Veneto Banca nei giorni scorsi è stata emanata una importantissima sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi (Giudice: dott.ssa Silvia Nastasia) ha dichiarato la risoluzione del contratto di acquisto di azioni emesse dall’Istituto di credito veneto, oggi in liquidazione coatta amministrativa, ed ha condannato l’allora Banca Apulia, oggi Intesa San Paolo, al risarcimento del danno in favore del risparmiatore che aveva investito in tali titoli.

Era accaduto, infatti, che agli inizi del mese di agosto 2014, il consumatore  aveva acquistato presso l’allora Banca Apulia, successivamente incorporata per fusione in Banca Intesa San Paolo, della quale era cliente da molti anni, azioni della Veneto Banca prospettati, a quanto sostenuto in giudizio dal risparmiatore, come titoli sicuri e senza rischio alcuno per il capitale.

Solo successivamente, a seguito delle note vicende di cronaca che hanno coinvolto la Veneto Banca, il risparmiatore si è reso conto della natura, dei rischi e della pericolosità dell’investimento posto in essere e che, pertanto, il valore delle azioni in suo possesso era pressoché azzerato.

Vani sono stati i tentativi di addivenire ad un componimento bonario della controversia e nel 2017, il risparmiatore ha promosso il processo conclusosi vittoriosamente con la sentenza del 15 maggio 2021.

Con essa, il Tribunale ha riconosciuto la violazione da parte della Banca intermediaria della normativa di settore ed in particolare degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto e diritto in favore del consumatore al risarcimento del danno pari all’intero importo investito, oltre interessi.

È stata così accolta in pieno la linea difensiva approntata dal Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” (Coordinamento costituito da Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, Confconsumatori Brindisi, Osservatorio LIDU sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento e ACU Calabria)  al quale il risparmiatore è associato.

Più in particolare è stato riscontrato che la Banca, nel corso delle trattative e della stipula del contratto di acquisto dei titoli, non ha fornito al risparmiatore informazioni precise e dettagliate riguardo la natura, le caratteristiche e le modalità di smobilizzo delle azioni.

In estrema sintesi il risparmiatore era ignaro della rischiosità dei titoli nei quali aveva investito il proprio denaro.

La sentenza si pone nel solco tracciato, sempre dal Tribunale di Brindisi (Giudice: dott.ssa Roberta Marra), nel corso del 2020, con la prima sentenza in Italia, a quanto consta, di condanna della allora Banca Apulia per la vendita di azioni Veneto Banca al risarcimento del danno, pari ad € 84.000,00, oltre interessi, in favore di un risparmiatore, anche egli associato al Coordinamento “Dalla Parte del Consumatore”.

Oltre che con le sentenze ottenute nelle aule giudiziali, alle quali, essendo immediatamente esecutive, la Banca deve ottemperare, nel corso dell’ultimo anno, il diritto al risarcimento del danno in favore del risparmiatore è stato più volte riconosciuto anche dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Anche in sede arbitrale è stata riscontrata la violazione degli obblighi di informazione gravanti sulla Banca Intermediaria.

Purtroppo, però, le decisioni arbitrali per quanto risultato di una accurata attività istruttoria documentale e motivate nel dettaglio hanno il limite di non essere munite di carattere vincolante.

In altri termini, l’Istituto di credito può anche non adeguarsi a quanto disposto dall’Arbitro.

In questi casi, il risparmiatore è costretto, comunque, promuovere un processo per cercare di ottenere con sentenza il riconoscimento dei propri diritti.

Certamente, il consumatore al quale l’Arbitro ha già riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno, ha una importante freccia nell’arco da scoccare in sede processuale.

Nonostante il quadro giurisprudenziale che si è ormai delineato con riferimento ai fenomeni di “risparmio tradito”, in generale, e della Veneto Banca, in particolare, stupisce il silenzio del mondo politico al riguardo.

Non si registrano, infatti, interventi normativi concreti volti, da un lato, a prevenire episodi come quello in esame, dall’altro, a restituire i risparmi investiti dai consumatori coinvolti in questi veri e propri scandali finanziari.

Non bastano, infatti, soluzioni tampone ed estemporanee come l’istituzione del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), il quale – oltre ad essere caratterizzato da una procedura di accesso complessa e, sotto molteplici aspetti, farraginosa e, comunque, non facilmente utilizzabile dai non addetti al settore – non prevede, comunque, anche nella migliore delle ipotesi, un ristoro parziale in misura soddisfacente per i cittadini che hanno spesso perso i risparmi di una vita.

Occorrono degli interventi concreti per la tutela del risparmiatore ed un primo passo potrebbe essere quello di prevedere un valore vincolante per le decisioni dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

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