Il nostro Parlamento deve ancora legiferare sull’ergastolo ostativo ed ha tempo sino al 10 Maggio per approvare la nuova normativa così da rispondere ai rilievi della Consulta l’ha dichiarato incostituzionale concedendo un anno di tempo al legislatore.
La Commissione Giustizia ha approvato la riformulazione di alcuni emendamenti presentati da tutti i gruppi in cui si prevedevano che fosse il Tribunale di sorveglianza e non il giudice monocratico a decidere sulle richieste di benefici presentate da chi è condannato per reati di Mafia e terrorismo.
La Commissione Giustizia della Camera ha sostanzialmente approvato la riforma dell’ergastolo ostativo ritenuto illegittimo con una ordinanza della Corte Costituzionale che l’ha dichiarato illegittimo.
Tale sentenza è stata emessa l’anno scorso ad Aprile e il contenuto prevedeva la bocciatura del divieto di liberazione condizionale dei condannati per reati di mafia e terrorismo che non collaborano con la giustizia.
Questa norma riguarda soprattutto i mafiosi più pericolosi che non collaborano con la giustizia come quelli condannati per le stragi del 1992 -93.
La richiesta di modificare la norma al legislatore era comunque condizionata dalla Consulta che aveva riconosciuto che “l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata”.
E, quindi, aveva dato tempo un anno al legislatore di decidere su questa scottante materia. La reazione alla modifica della norma approvata in commissione registra le prime reazioni positive e in questo senso ha dichiarato il Presidente della Commissione Giustizia Mario Perantoni (M5s): “Questo è un ottimo risultato”.
Quindi la norma approvata prevede che i benefici “possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter o dell’articolo 323-bis del codice penale, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”.