I consumatori hanno diritto alla restituzione di parte dei costi sostenuti al momento della stipula del contratto.
Siamo finalmente giunti all’auspicato punto di svolta nell’annoso scontro tra consumatori, banche e finanziarie, concernente la restituzione delle somme corrisposte, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti per credito al consumo, in generale, e dei prestiti con cessione del quinto, in particolare.
Da molti anni, infatti, le Associazioni dei consumatori denunziano una forte criticità data, nelle ipotesi di estinzione anticipata dei prestiti, dalla mancata restituzione da parte di Banche e Finanziarie delle spese corrisposte al momento della sottoscrizione del contratto, quali, ad esempio, costi relativi all’istruttoria, alla intermediazione creditizia, ed all’assicurazione sul finanziamento.
Con riferimento a tali criticità, si è instaurato nel corso degli anni un contenzioso che ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali differenti.
In alcuni casi, infatti, è stato riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione, per la parte non goduta, delle somme corrisposte anticipatamente, in altri, invece, tale diritto è stato negato.
Al riguardo, allo stato attuale, lo scenario giuridico è sensibilmente cambiato.
Il colpo di timone è avvenuto con la sentenza emessa, in data 11 settembre 2019, dalla Corte di Giustizia Europea, nota come sentenza Lexitor, la quale ha, letteralmente stravolto, da un punto di vista giuridico, il rapporto banche, finanziarie e clienti, nelle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti.
Secondo la Corte di Giustizia, infatti, in tali fattispecie, l’utente ha diritto al rimborso dei costi sostenuti al momento della stipula del contratto.
A distanza di qualche mese dalla decisione relativa al caso Lexitor, gli effetti di quest’ultima hanno registrato le prime ricadute a livello giuridico sul territorio italiano.
E così, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha emesso una decisione secondo la quale i principi sanciti nella sentenza della Corte di Giustizia Europea si applicano a livello retroattivo anche in Italia.
Da questo momento in poi, alla luce della sentenza Lexitor e della decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario, in giurisprudenza assistiamo ad una omogeneità di provvedimenti favorevoli ai consumatori.
In pochi mesi, infatti, nel corso del 2020, sono state emanate pronunzie, motivate in modo dettagliato, dal Tribunale di Milano, Torino, Napoli e, da ultimo anche Savona.
La giurisprudenza registrata negli ultimi mesi ha, quindi, sancito una serie di principi fondamentali dei quali i singoli Tribunali, previo esame dei casi di specie, non potranno non tenere conto.
Con le pronunzie in esame, infatti, è stato riconosciuto che la sentenza della Corte di Giustizia è vincolante per il Giudice Nazionale.
Essa, inoltre, è applicabile a tutti i contratti stipulati a partire da settembre 2010 e fino a dicembre 2019, data nella quale la Banca d’Italia ha emanato una circolare con la quale ha invitato gli intermediari ad adeguarsi ai principi sanciti nel caso Lexitor.
Ancora, in alcuni dei provvedimenti in esame è stata dichiarata la nullità delle clausole contenute nei contratti unilateralmente predisposti da alcune finanziarie di primaria importanza a livello nazionale che regolano l’estinzione anticipata dei contratti di credito prevedendo la non rimborsabilità di tutti i costi sostenuti.
Ma quali sono gli effetti concreti per i consumatori? Ed ancora questi ultimi cosa potranno richiedere alla luce della sentenza Lexitor e delle recenti pronunzie dei Tribunali?
Il Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, da sempre in prima linea nella difesa dei risparmiatori, ritiene che, previa verifica dei presupposti nella singola fattispecie, gli utenti possano pretendere a viva voce la restituzione della quota parte non goduta, delle spese sostenute al momento della stipula del contratto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Il primo passo da compiere, secondo “Dalla Parte del Consumatore” è, quindi, quello di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici e quantificare, a seguito di analisi economica, l’ammontare delle somme delle quali chiedere la restituzione.
Al fine di determinare il quantum della pretesa restitutoria, il Tribunale di Savona ha chiarito che, non essendoci più distinzione tra tipologie di voci di costi, il metodo di calcolo da utilizzare è quello pro rata temporis.
In virtù di esso, infatti, è garantito il rispetto della proporzionalità in quanto l’importo complessivo dei costi sostenuti dal consumatore è diviso per il numero di rate previste nel contratto.
L’importo così ottenuto dovrà, quindi, essere moltiplicato per il numero di rate non maturate a seguito dell’estinzione anticipata e la restituzione della cifra scaturente da tale calcolo potrà essere richiesta alla Banca o Finanziaria da parte del consumatore.
Successivamente all’analisi della fattispecie ed al calcolo sopra indicato, l’utente potrà diffidare formalmente la controparte alla restituzione di quanto dovuto e, in caso di mancato riscontro o riscontro negativo, attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione o, in alternativa, ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.
Qualora, non si riesca a trovare un accordo in sede di procedura di mediazione, oppure, nell’ipotesi di ricorso all’Arbitro conclusosi con decisione favorevole al consumatore alla quale la Banca o la Finanziaria non si sia adeguata, l’utente potrà procedere giudizialmente per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e delle somme ad esso spettanti.
L’auspicio del Coordinamento Nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, dati i presupposti giuridici e la giurisprudenza registratasi a livello comunitario e nazionale, è quello che le banche e le finanziarie, per una volta, evitino il contenzioso e restituiscano spontaneamente le somme dovute ai consumatori su semplice richiesta di questi ultimi.